4 marzo 2010

Tolta penalizzazione alla Fulgor Incisa


Ecco il testo integrale della delibera con il quale la Commissione Disciplinare d'Appello ha ridotto le pene inflitte alla società Fulgor Incisa in seguito ai fatti successi nella gara interna contro la Leccese dello scorso 25 gennaio.

La Società Fulgor Incisa propone ricorso avverso la delibera del Giudice Sportivo di 1°grado, con la quale è stata disposta nei confronti del tesserato Simone Sartoni una squalifica di anni 1 in base all’art. 136 e 26 RD e, nei confronti della Società ricorrente, la perdita della gara a tavolino ( 0-3), la penalizzazione di 1 punto e una sanzione pecuniaria di Euro 100,00 per effetto dell’art.125 comma “ e “ RD.
La ricorrente sostiene che il proprio tesserato, alla notifica dell’espulsione, si è avvicinato al
Direttore di Gara per avere delucidazioni sul movente della decisione da Lui assunta e gli
appoggiava leggermente la propria fronte contro la sua senza commettere alcun gesto che possa essere configurato come atto di violenza. In considerazione di quanto sopra richiede una revisione della sentenza che, di fatto, comporti una riduzione della squalifica, il ripristino del risultato conseguito sul campo con il conseguente annullamento del punto di penalizzazione e relativa multa.
La Commissione Disciplinare d’Appello analizzando il referto di gara richiede un supplemento di rapporto per inquadrare in maniera inequivocabile il gesto compiuto dal tesserato Sartoni.
Dal supplemento si evince che il tesserato sopra citato, alla notifica dell’espulsione diretta per una scorrettezza, reagiva offendendo ripetutamente il DG, assumeva atteggiamenti intimidatori ed infine si appoggiava lievemente con la fronte sulla stessa dell’Arbitro.
P.Q.M.
la Commissione Disciplinare d’Appello ritiene il ricorso meritevole di accoglimento e riduce la
squalifica al tesserato Simone Sartoni a mesi 6 in base agli articoli 129,132, 26 e 134 RD;
considerando inoltre che il suddetto non ha commesso nessun gesto inquadrabile come “ atto di violenza “, decadono le motivazioni che avevano permesso l’applicazione dell’art.125 comma “ e “,quindi, questa Commissione, ripristina il risultato conseguito sul campo e annulla la penalizzazione di 1 punto e la sanzione pecuniaria stabilita dal Giudice di Prima Istanza.
Si restituisce la cauzione di cui all’art. 77 R.D.


Così deciso in Prato il 22.01.2010

Lega Calcio Regionale Toscana

COMMISSIONE DISCIPLINARE D’APPELLO
Giudici: David Carlesi (presidente)
Renzo Carlesi
Vasco Cipollini

DELIBERA n°20 anno 2009/10
Ricorrente: Fulgor Incisa
Comitato UISP: Firenze Valdarno
gara del 25.01.2010
C.U. N° 21 del 27-01-2010

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